Odori Molesti: la Normativa non è ancora nata, ma già si fa rispettare.

Odori Molesti Normativa

Di cosa ti parlerò

 

Normativa sugli Odori Molesti: ecco come la Giustizia italiana, ha trovato il modo di far rispettare una normativa, che ancora non esiste.

 

“La pace e la giustizia sono i due lati della stessa medaglia.
–  Dwight David Eisenhower

 

 

È passato un po’ di tempo, ma me lo ricordo come fosse ieri. Ancora fresco di laurea, iniziai subito a lavorare buttandomi nel campo della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Incoscientemente, mi sembrava un trampolino abbastanza tranquillo per iniziare a farsi un po’ di esperienza a buon prezzo, dato che, quella che all’epoca era la normativa di riferimento: il D.Lgs. 626/94, non prevedeva specifiche sanzioni penali a carico dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che non svolgesse adeguatamente il suo compito.

Accadde però un fatto, che mi segnò nel profondo e condizionò tutta la mia forma mentis da lì in avanti.

Durante uno dei primi corsi di aggiornamento che feci, il formatore disse una frase che più di ogni altra, mi rimase stampata a fuoco nella memoria:

“Sì, è vero che la 626 non prevede specifiche sanzioni penali a carico dell’RSPP, ma il magistrato, prima di andare a cercare nella 626, cerca nel Codice Penale!”.

 

Perché questa premessa?

In qualche occasione, mi è capitato di essere stato contattato, per studiare un sistema di abbattimento odori, per risolvere urgentemente un problema pressante di molestie olfattive, che stava mettendo a dura prova i comuni vicini allo stabilimento. Erano tutti cortesi e collaborativi sinché non hanno capito che avrebbero dovuto mettere mano al portafogli, per risolvere il problema.

Senza voler entrare in merito a come si possa ancora pensare che esistano professionisti che lavorino gratis per risolvere problemi agli altri, quello che più mi ha stupito è come, di fronte alla grave molestia e fastidio creato dalle emissioni odorigene prodotte, la tendenza in questi casi, fosse quella di trincerarsi dietro una normativa carente ed incapace di prescrivere limiti alle molestie olfattive, quantificabili e misurabili oggettivamente.

 

È vero, ma il fatto che in Italia non esista ancora una normativa statale, specifica, unificata ed organica che regoli le emissioni maleodoranti, come disse il formatore, non vuol dire però, che non esistano articoli nel Codici Civile e Penale che non possano essere applicati per salvaguardare la salute ed il benessere degli abitanti dei comuni limitrofi ad un impianto maleodorante!

Non basta garantire il rispetto dei limiti prescritti dalle varie Autorizzazioni (A.I.A., A.U.A., VIA, di Gestione dei Rifiuti, etc.) o dalla parte Quinta del Testo Unico Ambientale (il D.Lgs. 152/06), sulle emissioni di inquinanti in atmosfera, per essere a posto anche con le emissioni odorigene.

Quando il tuo stabilimento è subissato ogni santo giorno di segnalazioni, esposti, lamentele, proteste e mobilitazioni organizzate da comitati di cittadini esasperati, oltre che sottoposto a continue verifiche e controlli da Enti Locali o da Organi di Vigilanza Ambientale, …una soluzione la devi assolutamente trovare!

 

NOTA DI AGGIORNAMENTO POSTUMO:

Questo articolo è stato scritto nell’Ottobre 2017. Ti ho interrotto, solamente per annunciarti che il 19/12/2017, si è approfittato della obbligatorietà di mandare in attuazione una vecchia Direttiva (UE) 2015/2193 – che giustappunto scadeva il 19/12/2017 – per emanare il D.Lgs. 183/2017, con il quale, si è voluto inserire, “un po’ a forza”, il nuovo art. 272-bis nel D.Lgs. 152/2006, concepito unicamente per iniziare a disciplinare a livello nazionale, questo gravoso problema delle emissioni odorigene.

Ti racconto tutto nell’articolo:

Emissioni Odorigene: ecco come, la neonata Normativa Nazionale, muove i primi passi.”

 

Ma perché l’Italia non ha ancora emanato una normativa sugli odori molesti?

Purtroppo esistono effettivamente enormi difficoltà a promulgare una legge che stabilisca criteri, soglie e valori limite, certi e misurabili, in materia di odori. Questo perché ad oggi, non è stato ancora possibile predire o quantificare oggettivamente una sensazione odorosa, basandosi solamente sulla struttura chimica delle molecole maleodoranti.

I motivi possono essere diversi: dal fatto che il tono edonico può variare sensibilmente anche per minime differenze nella stessa struttura molecolare, al fatto che, per molti composti, le soglie di rilevabilità e di fastidio sono talmente basse, da essere addirittura al di sotto della sensibilità analitica degli strumenti di misura e quindi, non rilevabili con un normale monitoraggio ambientale.

Giusto per dare un’idea considera che, numerosi studi hanno rivelato come il cattivo odore, generato da diverse tipologie di impianti, possa arrivare ad essere costituito da ben oltre 168 singoli composti chimici, tra i quali, non si è stati in grado, in nessun modo (per ora), di stabilire alcuna correlazione diretta tra la loro concentrazione in atmosfera e l’intensità odorigena percepita. La difficoltà sta nel fatto che, entrano in gioco numerosi effetti sinergici che possono abbassare la soglia di percettibilità e fastidio dell’insieme delle molecole maleodoranti, addirittura al di sotto di quella propria di ogni singola componente!

Infine, se a questo aggiungiamo che esistono tutta una serie di meccanismi estremamente soggettivi, che determinano la cosiddetta “potenzialità osmogenica“, ossia la capacità di una data molecola di essere percepita dal nostro sistema olfattivo, si capisce quanto possa essere complicato il tutto.

L’olfatto, è tra i nostri sensi, il più sofisticato e complicato, poiché connesso alle emozioni, alla memoria, all’immaginazione e può variare sensibilmente da persona a persona.

Quindi va da solo che, cercare di misurare e quantificare oggettivamente un’emissione maleodorante, che dipende da molteplici fattori che possono essere: propri della sostanza (volatilità, idrosolubilità, struttura molecolare, etc.), individuali o personali (sensibilità, attenzione al fenomeno, stato psico-fisiologico, etc.) nonché ambientali (temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità e direzione dei venti, etc.), possa suonare proprio come un’impresa impossibile.

 

Odori Molesti Normativa - Norma UNI EN 13725:2004

Ma non esiste nessuna normativa che regolamenti le emissioni di odori molesti?

In realtà, esiste una Normativa Tecnica Europea (UNI EN 13725:2004), che cerca di stabilire una base comune per le valutazioni dell’intensità delle emissioni odorigene, che sia il più possibile oggettiva ed unificata per tutti i Paesi dell’Unione Europea. La difficoltà, è che si basa sul sistema dell’olfattometria dinamica, ottenuta cioè, mediante valutazioni soggettive, elaborate da esseri umani, in qualità di esaminatori.

Si tratta del cosiddetto panel di esaminatori, composto da persone selezionate per avere una sensibilità olfattiva il più possibile “standard” o “normale”, in grado cioè, di restituire quanto più possibile risposte “normali” e “costanti nel tempo“.

Ogni laboratorio che esegue analisi sensoriali, seleziona il proprio panel di esaminatori, motivo per il quale, la componente soggettiva rimane sempre e comunque molto alta.

Giusto per darti un’idea di cosa è, e come funziona, dai uno sguardo a queste foto, sono un esempio di analisi in olfattometria dinamica effettuate presso il laboratorio della Osmotech Srl di Pavia.

Odori Molesti Normativa - panel di esaminatori cattivi odori

L’olfattometria dinamica fornisce dati puntuali sulla concentrazione dell’odore, ma non è in grado di valutare l’entità del disturbo olfattivo a cui possono essere esposte le popolazioni, né il contributo effettivo ottenuto da diverse fonti al livello di odore ambientale complessivo.

 

In estrema sintesi quindi, la quantificazione oggettiva della percezione dei cattivi odori, ad oggi, risulta ancora essere un qualcosa di estremamente complesso e problematico da regolamentare giuridicamente.

Odori Molesti Normativa - DGR LombardiaAd oggi infatti, l’unico sforzo, per cercare di dare una regolata al sistema, è stato compiuto da poche regioni in Italia. La prima è stata la Regione Lombardia con il suo DGR 15 febbraio 2012 – n. IX/3018, che sta facendo scuola anche per tutte le altre regioni.

Numerose Linee Guida delle varie ARPA Regionali, si sono ispirate a questo DGR, come anche alcune delle ultime sentenze giuridiche della Corte di Cassazione, che stanno iniziando a dare ragione al cittadino, vittima impotente delle emissioni odorigene provenienti dagli impianti vicini.

Come per il DGR, anche nelle ultime sentenze giuridiche, si sta delineando la tendenza a dare più importanza non tanto alle molestie olfattive nel punto di emissione, ma bensì a quelle che giungono nel punto di ricezione e quindi al fastidio che queste possono creare a chi li deve subire ogni giorno.

 

Quindi, in attesa di una Normativa Nazionale sugli odori molesti, chi ci “mette una pezza“?

Tra tutte, particolarmente innovativa e significativa è, a mio parere, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Penale (sentenza 10 febbraio – 23 marzo 2015, n. 12019) nella quale si è dato ragione ai magistrati che avevano configurato il reato di molestie olfattive, alla stregua del reato di “getto pericoloso di cose”, previsto all’art. 674 del Codice Penale, nonostante l’attività produttiva  fosse autorizzata e stesse rispettando i relativi limiti prescritti per le emissioni in atmosfera.

La sentenza, pur riconoscendo che non esiste una specifica normativa statale che preveda valori soglia in materia di cattivi odori, si è rifatta al criterio della “stretta tollerabilità” (rispetto alla “normale tollerabilità”, prevista dall’art. 844 Codice Civile), quale parametro di valutazione delle emissioni odorigene e dal quale far scattare l’obbligo di predisporre un trattamento a protezione dell’ambiente e della salute umana.

Questa sentenza, ha decretato un precedente assolutamente innovativo:

D’ora in avanti, per provare il reato di molestia olfattiva, non sarà più necessario effettuare alcun accertamento tecnico o perizia, il giudice potrà tranquillamente basarsi sulle testimonianze, di anche solo pochi abitanti, residenti nelle vicinanze dell’impianto, che abbiano subito direttamente le conseguenze di queste molestie.

 

In altre parole, per stabilire l’entità del disturbo procurato dalle emissioni maleodoranti e decidere se queste siano o meno tollerabili, sarà più che sufficiente “il naso del vicino di stabilimento“, oltre la testimonianza diretta di persone a conoscenza dei fatti, che abbiano constatato, in prima persona, l’insopportabilità dei miasmi.

 

Tiriamo le somme?

In estrema sintesi, questa sentenza, ha stabilito che d’ora in avanti, non sarà più possibile nascondersi dietro un dito. Anche se non esiste ancora una normativa specifica, unificata ed organica che regoli le emissioni maleodoranti ed il tuo impianto è a norma e rispetta tutte le procedure operative e tutte le prescrizioni sui limiti di emissioni in atmosfera, se puzza, basta che anche solo poche persone dichiarino che gli odori emessi non siano tollerabili e tu sarai obbligato a trovare una soluzione per porvi rimedio!

…altrimenti oltre ad essere obbligato a farlo dal giudice, rischierai di dover pagare anche un risarcimento del danno subito da tutte le persone che ti avranno denunciato.

 

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4 pensieri su “Odori Molesti: la Normativa non è ancora nata, ma già si fa rispettare.

  1. Salvatore Aiello dice:

    Preg.mo Ingegnere,
    sono un agronomo di 80 anni e ho iniziato a fare il ctu, per i vari giudici della Provincia di Salerno e del Tribunale delle Acque di Napoli, nel 1967.
    Nei miei 53 anni di attività professionale, odori molesti li ho effettivamente riscontrati (personalmente) negli allevamenti suinicoli, in quelli bufalini ed i quelli bovini.
    Con grande mia personale onestà mentale in 7 anni di frequentazione non ho mai riscontrato nulla di simile in un impianto di biogas esistente nella città di Sarno (SA) che da 3-4 anni, NON UTILIZZA più (per la fermentazione in anaerobiosi che avviene nei digestori) reflui zootecnici , ma soltanto SOTTOPRODOTTI dell’agricoltura (trinciato di mais, ad esempio) o SCARTI delle lavorazioni industriali di ortaggi come il pomodoro, i legumi, i finocchi … ecc…

    Francamente, pur frequentando l’impianto sin dalla sua nascita (2012-2013) non ho mai “percepito” “odori molesti” paragonabili a quelli degli allevamenti zootecnici, che in certi casi sono davvero insopportabili, continui, ed in grado di diffondersi anche a distanza di molte centinaia di metri.
    L’unico “odore” che ricordo durante le mie ispezioni all’impianto (ma poco diffusibile in atmosfera perché a bassa concentrazione odorigena), è quello del trinciato di mais, (quando depositato nelle trincee), per me “personalmente gradevole”, soprattutto se paragonato a quello degli allevamenti zootecnici.

    Riscontro, pertanto, molto meno odorigeni:
    a) – le buccette, i semi, e le bacche di scarto quali “sottoprodotti” della lavorazione industriale del pomodoro;
    b) – i sottoprodotti derivati dalle lavorazioni industriali dei fagioli, ceci, finocchi, ecc …
    c) – il trinciato di mais; ecc …

    Pertanto le denunce con le quali è “bombardato” il titolare dell’impianto mi sembrano alquanto “pretestuose” ed evidentemente dovute a “motivazioni personali” differenti dalla possibile diffusione, nei dintorni scarsamente abitati, di odore “poco” gradevole, che il vento certamente non può trasportare alle distanze significative registrabili per gli allevamenti zootecnici.
    Mi rivolgo a lei, che, per quanto a me consta, in Italia è uno dei maggiori esperti in materia di odori molesti, sia per le misurazioni, sia per le possibili soluzioni e sia per la conoscenza approfondita dell’intera legislazione sia civile, che penale ed amministrativa, con tre domande:
    – cosa mi può rispondere nel merito ? visto che, pur vivendo in Sardegna, opera anche nell’Italia Settentrionale e Centrale, dove gli impianti di biogas sono frequenti come i supermarket delle grandi città, mentre qui, nel meridione d’Italia, qualche raro impianto che sorge, è guardato non come un’opportunità nella risoluzione degli enormi problemi planetari, collegati allo “effetto serra – alterazioni climatiche”, ed alle “fonti energetiche alternative” … ma con sospetto … ed equiparato alla mosca tsè tsè o alla zanzara tigre;

    – nel caso specifico, da me illustrato, è possibile la misurazione del livello odorigeno (olfattometro, naso elettronico) ?

    – è possibile (e giustificato) un intervento di abbattimento odorigeno, magari con spargimento ed inoculazioni di sostanze chimiche ad hoc ?

    La ringrazio sentitamente
    Dr. Salvatore Aiello

    Salerno 4 Settembre 2020

    • Renato Ragni dice:

      Salve Dr. Aiello

      Innanzitutto la ringrazio per la stima e la considerazione che mi ha riservato. Quando è riconosciuta da un professionista come lei, con così tanti anni di esperienza, a mio parere vale doppio!

      Purtroppo devo dirle che il settore degli odori molesti è molto complicato da interpretare ed comprendere, ha un carattere eccessivamente soggettivo e spesso, quello che per qualcuno è puzza, per altri è profumo (come ad esempio: l’odore della benzina).

      Consideri che sono stato contattato più di una volta, perché centri di lavorazione del caffè, pasticcerie, biscottifici, etc., venivano subissati, ogni giorno, da lamentele, segnalazioni e denunce.
      Avendo avuto a che fare con impianti veramente maleodoranti, ancora mi stupisce come si possa definire “puzza” un odore di caffè, di torte o di biscotti.

      Però dobbiamo considerare che, vivere in un posto dove si è immersi h24 per 365 giorni/anno, da quell’odore, alla lunga possa diventare alquanto fastidioso e nauseante.

      Ora non so quali dinamiche possano esserci dietro quelle lamentele di cui mi ha scritto, ma sono situazioni che ho già visto in diverse parti di Italia, e di solito non finiscono bene per il gestore dell’attività. In alcuni casi si è anche arrivati addirittura, al sequestro sia dello stabilimento, che dei conti bancari.

      In diversi articoli (Emissioni Odorigene: ecco come, la neonata Normativa Nazionale, muove i primi passi.Emissioni Odorigene: la normativa c’è sempre stata!), ho descritto verso quale direzione di stiano muovendo i tribunali (con le Sentenze della Corte di Cassazione) per giudicare e gestire situazioni simili a quella che mi ha segnalato e devo dirle che, se le lamentele dovessero continuare, potrebbero essere presi provvedimenti anche drastici.

      Per rispondere alle sue domande, quello che posso consigliarle io, è di rivolgersi ad un qualsiasi Laboratorio di Analisi Olfattometriche, far eseguire delle misurazione in più punti (sia nell’impianto che fuori) ed accertare quale sia il reale livello di molestia olfattiva.
      Nel caso fosse effettivamente fuori limite (ma anche se non lo fosse, giusto per eliminare qualsiasi lamentela), si può studiare un possibile trattamento per contenere o eliminare i cattivi odori.
      Soluzioni per il caso da lei descritto, gliene posso suggerire diverse, tutte efficaci.

      Nel caso mi contatti e ne parliamo.
      Cordiali saluti.

  2. Sergio Fenaroli dice:

    Abito a Lecco proprio nel centro città di fronte alla Casa Comunale, da tre anni prima una rosticceria poi un Amburgheria e successivamente un’altra attività di Fast Food è stata autorizzata ad aprire, in meno di 50m sulla strada principale la Via S. Sassi, ci sono ben tre attività che sono state aperte e le esalazioni odorifiche sono assai moleste ed insopportabili.
    La mia domanda è se, oltre ai filtri ed alle canne fumarie, esistono degli impianti che consentano l’abbattimento di tali esalazioni di attività di ristorazione non di carattere industriale.
    Vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione e risposta.
    Cordiali saluti
    Sergio Fenaroli

    • Renato Ragni dice:

      Salve Sergio.

      Capisco bene il suo disagio, è un problema che ormai viene lamentato in quasi tutta Italia.
      In molti centri storici, per motivi estetici, gli scarichi delle cappe devono necessariamente essere a parete (al piano), perchè non è consentita l’installazione di canalizzazioni in elevazione.

      Per rispondere alla sua domanda, certo, attualmente esistono diverse tecnologie molto efficaci, per neutralizzare i cattivi odori nel settore Food. Piccoli impianti che innestati nelle cappe di aspirazione, vi diffondono all’interno dei prodotti neutralizzanti, che eliminano il cattivo odore.

      La difficoltà è piuttosto, fare in modo che ogni ristoratore se ne doti.

      Se anche altre persone che abitano nella stessa via, si lamentano, potreste raccogliere le segnalazioni ed inoltrarle all’ufficio del Sindaco, affinché possa intervenire ed obbligare i ristoratori, a mettersi a norma.

      Mi faccia sapere e se ha necessità, non esiti a chiamarmi.
      Cordiali saluti a lei.

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