Emissioni Odorigene: la normativa c’è sempre stata!

Emissioni Odorigene Normativa: come la interpreta la Corte di Cassazione Penale

Di cosa ti parlerò

 

Emissioni Odorigene: normativa latitante prima del 19 dicembre 2017? Non sono d’accorto e te lo dimostro.

Se vediamo che non possiamo imporre una legge, imporremo un’altra legge per farla rispettare.
–  Victor Martin

 

 

Ho voluto cercare su internet, quali fossero i requisiti fondamentali di un buon venditore. Tra le varie ricette proposte, ho trovato 3 caratteristiche comuni, che sembrano mettere d’accordo un po’ tutti: competenza, assertività e saper creare empatia.

Perché ti dico questo?

Perché non è la prima volta che, un gestore di uno stabilimento maleodorante, mi riferisca di aver già parlato con altri commerciali e di come questi gli avessero confermato che in Italia, non esista ancora una normativa organica, che abbia fissato limiti precisi alle emissioni odorigene e che quindi, in caso di condanne o sanzioni, se avesse fatto ricorso, sino a rivolgersi al Tribunale dell’Unione europea o alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’avrebbe sicuramente avuta vinta.

 

Ora, ragionando da un punto di vista prettamente legato alla tecnica di vendita, non trovi anche tu che questo sia un atteggiamento poco furbo, da parte di un venditore? Cioè: ti trovi davanti ad un imprenditore, che ti ha chiamato perché si è finalmente convinto ad investire e dare a te i propri soldi, perché vuole che tu gli risolva il problema, eliminandogli tutte le molestie olfattive, salvandolo dalle continue segnalazioni, denunce ed incursioni degli organi di vigilanza… e tu gli vai a mettere la pulce nell’orecchio, che invece quei soldi potrebbe darli benissimo ad un avvocato, ed iniziare un’interminabile causa civile/penale, che non solo non vincerebbe mai, ma che, nel frattempo, gli farebbe vivere una continua guerra, con tutto il vicinato? …mah!

Essere assertivi, non significa assecondare il cliente, qualsiasi cosa ti dica, …mettendolo poi nei guai!

Essere empatici, non significa arruffianarsi il cliente, dandogli sempre ragione, …pur di vendergli qualcosa!

Se ha deciso di chiamare te, è perché crede che tu sia un professionista competente e che possa dargli tutte le risposte (corrette e reali) di cui ha bisogno. Solo se ti dimostrerai all’altezza, il cliente si fiderà e, soprattutto, si affiderà a te …e probabilmente, non guarderà neanche il prezzo.

 

Se vogliamo invece ragionare da un punto di vista più squisitamente giuridico, allora è bene che tu sappia che, è dal 1934 che si è iniziato ad emanare regolamenti e misure, a tutela della qualità dell’aria dall’inquinamento atmosferico, nelle quali sono ben identificabili, chiari riferimenti alla prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene.

Non ci credi? Ti faccio un rapido excursus (ovviamente non esaustivo) solamente per dartene un’idea.

 

Emissioni Odorigene Normativa: uno storico che parte dal 1934

Emissioni Odorigene Normativa - Leggi dal 1934


►  È già dal capo III, artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265 (il primo Testo Unico delle Leggi Sanitarie), che risultano le prime prescrizioni, sui criteri per la localizzazione di determinate tipologie di impianti (definiti a lavorazioni insalubri), allo scopo di limitare o evitare le molestie, dovute a “vapori, gas o altre esalazioni in grado di provocare danni alla salute pubblica“. Nel tempo poi, è stato aggiornato quest’elenco di industrie insalubri, e sono state inserite anche tutte quelle attività, le cui emissioni, sono principalmente quelle maleodoranti: depuratori, trattamento rifiuti, concerie, allevamenti zootecnici, etc..

►  A seguire, la Legge 13 luglio 1966, n.615, che obbliga tutti gli impianti termici ed industriali a dotarsi di dispositivi atti a contenere il più possibile emissioni come: “fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto un pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini”.

►  Anche all’art. 2, punto 1 del DPR 24 maggio 1988, n.203, si definisce, come inquinamento atmosferico: “ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo, da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente, alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”. …non vengono citati esplicitamente, ma mi sembra chiaro che si parli anche di cattivi odori.

►  È con l’Allegato 1 del DM 12 luglio 1990, che vengono gettati i primi rudimenti sui limiti alle emissioni di sostanze odorigene, intese come insieme di composti diversi, di origine sia organica che inorganica che, sotto forma di gas e vapori, siano in grado di determinare la cosiddetta sensazione olfattiva. I limiti indicati, in realtà erano molto al di sopra di quelli oggi identificati come soglie olfattive, ma almeno è stato mosso un primo passo in tal senso.

►  Passando per il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 che, in recepimento di una Direttiva Europea sulla prevenzione integrata dell’inquinamento, condiziona il rilascio di specifiche Autorizzazioni Ambientali, all’impiego di BAT (Best Available Techniques) per la riduzione delle emissioni, verso tutti i comparti ambientali: aria, acqua e suolo …quindi anche di emissioni odorigene.

►  Arriviamo al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, il famoso Decreto Ronchi, che pur non prevedendo ancora specifiche prescrizioni, all’art. 2 stabilisce che “le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti siano condotte senza utilizzare procedimenti e metodi che possano causare inconvenienti da rumori e odori“.

►  Anche nel DM 5 febbraio 1998, che individua le procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi, vengono introdotti precisi requisiti, atti a prevenire le molestie olfattive, come ad esempio, al punto 16, “Rifiuti compostabili”, dove viene prescritto, il confinamento e l’adozione di sistemi di abbattimento, per il controllo delle emissioni di polveri e odori;

►  Nonché, persino ai punti 2.1.4-bis e 2.1.5 dell’Allegato IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, vengono inclusi, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, quelli di adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione di odori e fumi di qualunque specie.


 

Insomma, potrei continuare citandoti ancora il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) con il suo ultimo aggiornamento: l’art. 272-bis del 19 dicembre 2017 (di cui ho già parlato diffusamente nell’articolo: Emissioni Odorigene: ecco come, la neonata Normativa Nazionale, muove i primi passi), i vari Regolamenti Regionali, le Linee Guida e le specifiche Norme Tecniche, ma preferisco fermarmi qui, …dopotutto credo di aver reso a sufficienza l’idea.

In ogni caso, se ti va di approfondire anche quest’ultimo aspetto, leggi l’articolo: Odori Molesti Normativa.

 

Emissioni Odorigene Normativa: ma nessuna, ha mai fissato limiti precisi?

A questo punto immagino starai pensando: “Certo, tutto molto bello, ma in nessuna parte delle norme che hai citato, viene indicato un limite preciso alle emissioni di sostanze odorigene e anche se l’avessero imposto, non esiste ancora una metodica di misura e caratterizzazione così precisa, che sia in grado di rilevarla oggettivamente!”.

Hai perfettamente ragione, infatti, ad oggi, la normativa nazionale, non è stata ancora in grado di quantificare e fissare del limiti specifici, per le emissioni odorigene in atmosfera. Ma questo non per trascuratezza o disinteresse – anche perché, come hai avuto modo di vedere, è dal 1934 che raccomanda alle attività industriali di limitare il più possibile le molestie olfattive – ma proprio per una difficoltà oggettiva, nel misurare e caratterizzare con precisione queste emissioni, in modo da stabilire una soglia su cui basarsi.

 


Come ho già  descritto nell’articolo su “Come funziona il nostro olfatto“, la difficoltà è proprio legata alla definizione stessa di odore, ossia: una risposta soggettiva ad una stimolazione delle cellule olfattive, da parte di particolari molecole aeriformi.

…esatto, “una risposta soggettiva“.


 

La percezione di un odore dipende da un numero talmente elevato di variabili, diverse ed incontrollabili, che credo sia quasi impossibile da quantificare oggettivamente con un unico numero.

Mi spiego meglio. Una molestia olfattiva, non è quasi mai data da un’unica molecola odorigena. Nella stragrande maggioranza dei casi, è costituita da una miscela complessa di diverse molecole, la cui percepibilità, può variare in relazione a molteplici fattori, che possono essere: individuali o personali (sensibilità, attenzione al fenomeno, stato psico-fisiologico, etc.); ambientali (temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità e direzione dei venti, distanza percorsa, etc.); nonché, intrinseci alla miscela odorigena stessa (composizione, volatilità, idrosolubilità, strutture molecolari, etc.).

Emissioni Odorigene Normativa - reazioni chimiche tra molecole nell'aria

Quest’ultimo aspetto, è particolarmente importante perché, è vero che ogni singola sostanza odorigena, è caratterizzata da una sua specifica soglia di rilevabilità, ma è anche vero che, l’impatto olfattivo complessivo, generato da una miscela, non è mai dato dalla somma dei singoli impatti di ogni singola molecola, ma piuttosto, dal risultato di possibili interazioni chimico-fisiche tra di esse. In particolare, soprattutto per emissioni di sostanze odorigene, di natura organica (COV: Composti Organici Volatili), come ad es: aldeidi, chetoni, alcoli, eteri, fenoli, etc., esiste la tendenza, di queste molecole, ad interagire e combinarsi chimicamente tra loro: o annullandosi a vicenda, determinando una riduzione dell’effetto odorigeno complessivo; o esaltandosi a vicenda, andando a stimolare in modo diverso, la regione olfattoria.

Quindi, considera tutte queste variabili; considera tutte le modificazioni che quindi, può subire una miscela odorigena lungo un tragitto, sino al comune più vicino; e considera anche che, tra i residenti del comune vicino all’impianto maleodorante, possiamo trovare dal fumatore con il setto nasale deviato, sino alla donna in gravidanza (che sappiamo bene, avere una sensibilità olfattiva, che farebbe impallidire un cane da tartufi), capisci bene la difficoltà nel determinare un equilibrato limite, con un solo ed unico numero?

 

Emissioni Odorigene Normativa: quale potrebbe essere un limite giusto?

La risposta è, non lo so. Ma se dovessero chiedere un parere a me, io taglierei corto: il limite, dovrebbe essere “zero”. Questo perché, fedele al mio consueto mantra: “le molestie olfattive non devono mettere il naso fuori dalla porta”, ritengo che il cattivo odore, debba essere eliminato immediatamente e totalmente, proprio lì dove viene prodotto.

In pratica, è mia convinzione, che la normativa nazionale, dovrebbe prescrivere l’azzeramento totale, di ogni emissione maleodorante, fuori da un’attività. Solo così, si sarebbe sicuri di non creare pregiudizio ai residenti vicini all’impianto, ma soprattutto, solo in questo modo si garantirebbe un migliore e più sano ambiente di lavoro, anche agli operatori addetti (come richiesto anche dal D.Lgs. 81/2008).

…ma io sono di parte.

 

Emissioni Odorigene Normativa: come si è mossa la Giustizia, sin’adesso?

Emissioni Odorigene Normativa - la Corte di Cassazione Penale è intervenuta dando una linea

Torniamo al punto da cui siamo partiti, ossia dallo scellerato consiglio di mettersi di traverso e provare a presentare ricorso, in caso di sanzioni o condanne, per molestie olfattive. Anche se, come ho già ammesso, ancora non è stata emanata una specifica normativa nazionale in merito, è bene che tu sappia che la Giustizia, ha sempre e comunque trovato il modo di fare il suo corso, attivandosi e tarandosi, non tanto sulla base di un criterio della “normale tollerabilità“, così come richiamato nell’art. 844 del Codice Civile, ma bensì, su una più cautelativa “stretta tollerabilità“, sulla quale sono state promulgate numerose sentenze di condanna, per molestie olfattive.

Nell’articolo Odori Molesti Normativa, ho già raccontato, come i Giudici della Corte di Cassazione Penale, in una sentenza assolutamente innovativa, avessero piegato al loro volere sia il Codice Civile che Penale (Cassazione sez. III Penale: sentenza 10 febbraio – 23 marzo 2015, n. 12019) comparando il reato di molestie olfattive, alla stregua del reato di “getto pericoloso di cose” – previsto dall’art. 674 del Codice Penale – applicata ad un’attività produttiva, nonostante essa fosse regolarmente autorizzata e stesse rispettando i relativi limiti prescritti per le emissioni di inquinanti in atmosfera.

In realtà, però, non è stata questa la prima volta che si è fatto ricorso al criterio della “stretta tollerabilità” ed all’art. 674 del Codice Penale, per questioni di emissioni maleodoranti. Esistono numerose altre sentenze della Corte di Cassazione Penale che, a partire dal 2005, hanno condannato per le molestie olfattive, diverse attività, come:

→  uno smaltimento mediante incenerimento non autorizzato, di rifiuti speciali (Sentenza n. 19898 del 26 maggio 2005);

→  uno spandimento incontrollato di liquami di maiale, su un terreno agricolo (Sentenza n. 06097 del 07/02/2008);

→  i miasmi generati in fase di verniciatura, da un fabbro (Sentenza n. 2377 del 20/01/2012);

→  un allevamento di animali (Sentenza n. 20748 del 14/05/2013);

→  un allevamento avicolo (Sentenza n. 37037 del 26/09/2013);

→  un canile mal gestito (Sentenza n. 45230 del 03/11/2014),

→  etc..

Insomma, diciamo che quest’arma dell’art. 674, era già ben collaudata, ma è stata la prima volta che veniva utilizzata per condannare il gestore di un impianto industriale, regolarmente autorizzato ed a norma con le emissioni in atmosfera, …ma non per quanto riguardava i cattivi odori, evidentemente.

 

Emissioni Odorigene Normativa: i Giudici e la loro interpretazione rivoluzionaria!

In giurisprudenza, esistono tantissime altre sentenze che, anche senza ricorrere all’art. 674, hanno condannato il gestore dell’impianto maleodorante, ma questa sentenza ha aperto un mondo. Infatti, pochi mesi dopo, è stata emanata una nuova sentenza in tutto e per tutto simile (Cassazione Penale, sez. III – n. 36905 del 14/09/2015), che condannava, questa volta il gestore di un impianto di compostaggio industriale, anch’esso regolarmente autorizzato ed a norma per quanto riguarda le emissioni di inquinanti in atmosfera, …ma anche in questo caso, maleodorante.

L’eccezionalità di queste sentenze, non si esaurisce qui. Quello che a mio parere è il vero punto di svolta, è l’approccio rivoluzionario con il quale si è introdotto, come criterio per la valutazione ed il giudizio sull’effettiva esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni odorigene, la prova per testi, ossia le semplici dichiarazioni di testimoni direttamente coinvolti oppure di persone particolarmente qualificate (Agenti di Polizia, Organi di Controllo, etc.).

Non sarà più necessario quindi, dover presentare perizie giurate, prodotte da professionisti qualificati, basteranno le dichiarazioni di persone comuni, che saranno chiamate a riferire solamente su quanto effettivamente percepito, senza sbilanciarsi in valutazioni generiche e soggettive o in giudizi di natura tecnica.

Conclusioni

Spero di aver reso l’idea di come, dietro questo apparente pressappochismo normativo, vi siano in realtà concrete ed oggettive difficoltà, di carattere tecnico. Difficoltà che comunque, non hanno mai impedito alla Giustizia di compiere il suo corso. Per questo, in ogni caso, io non mi sentirei mai di consigliare a qualcuno, di provare a nascondersi dietro un dito e sfidare la sorte, vista la direzione che hanno preso le sentenze della Corte di Cassazione Penale, in merito alle molestie olfattive.

Il mio consiglio invece, per evitare rogne e dormire tranquilli la notte, sarebbe quello di intervenire correttamente, attivandosi per eliminare o limitare il più possibile ogni emissione molesta. Solo così, eviterai le retate degli Organi di Vigilanza e vivrai più serenamente sia con tutti i vicini di casa, che con il tuo personale addetto.

 

P.S.

Per quanto riguarda, invece, l’ultima parte dell’affermazione di prima, ossia che “anche se avessero imposto un limite di legge alle emissioni odorigene, in ogni caso, ancora oggi, non esiste una metodica di misura e caratterizzazione così precisa, che sia in grado di rilevarlo oggettivamente“: …siccome la risposta è parecchio lunga e complessa, che ne dici se l’affrontiamo nel prossimo articolo?

Ti aspetto.

Ciao

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