Emissioni Odorigene: ecco come la neonata Normativa Nazionale, muove i primi passi.

Emissioni Odorigene è appena nata la nuova Normativa Nazionale

Di cosa ti parlerò

 

Emissioni Odorigene: una Normativa Nazionale è stata finalmente rilasciata, ma dovrà fare ancora molta strada, prima di arrivare.

 

“Alcune leggi non sono scritte, ma sono più precise e salde di quelle scritte.
–  Detto giuridico

 

 

È stata veramente una lunga gestazione, ma alla fine ce l’abbiamo fatta!

Con immensa gioia, siamo lieti di annunciarvi

la nascita del nuovo art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006, giunto fra noi in data 19/12/2017, presso il Reparto Maternità di Palazzo Chigi.

Governo e Parlamento italiano condividono con Regioni, Organi di Vigilanza, Tribunali ed addetti del settore più intimi, tutta la loro felicità!

 

Scherzi a parte, dopo anni di attesa, è stato finalmente rilasciato un nuovissimo e preciso riferimento di legge, che dovrebbe mettere la parola fine, all’annosa polemica sull’assenza di una specifica normativa nazionale, in materia di emissioni odorigene.

Infatti, a far data dal 19/12/2017, è entrato in vigore l’art. 272-bis, che ha finalmente aggiornato il Testo Unico Ambientale (T.U.A.), assegnando precise competenze e responsabilità, sia in materia di legiferazione, che di vigilanza e controllo sulle emissioni odorigene.

In pratica, dopo anni di attesa e di interpretazioni piuttosto creative e border-line degli articoli del Codice Civile e Penale, a cui i tribunali si sono dovuti prestare, per dare un po’ di giustizia a quei poveri cittadini che si trovano a vivere nei pressi di un’attività maleodorante; si è approfittato della obbligatorietà di mandare in attuazione una vecchia Direttiva (UE) 2015/2193 – che giustappunto scadeva il 19/12/2017 – per emanare il D.Lgs. 183/2017, con il quale, si è voluto inserire, “un po’ a forza”, anche il nuovo art. 272-bis, concepito unicamente per disciplinare questo gravoso problema delle emissioni odorigene.

 

Perché parlo di “inserito a forza“?

Se devo dirtela tutta, in questo nuovo Decreto Legislativo del 2017, l’articolo che disciplina le emissioni odorigene, è stato un po’ creato di sana pianta e buttato dentro il calderone, insieme a tutto il resto

Ti dico questo perché, in nessuna parte della Direttiva Europea 2015/2193 c’erano esplicite indicazioni in merito all’emanazione di una Normativa Nazionale, che disciplinasse in materia di emissioni odorigene.

La Direttiva Europea nasceva unicamente con lo scopo di dare precise indicazioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera di specifici inquinanti, generati più che altro, da impianti di combustione di media potenza (a prescindere dal tipo di combustibile utilizzato). In particolare si riferiva al controllo sulle emissioni di: biossidi di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), polveri, piuttosto che, al monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO).

Emissioni Odorigene - la Gazzetta Ufficiale della nuova normativa

In definitiva, il D.Lgs. 183/2017 doveva essere semplicemente un aggiornamento destinato, più che altro, alle emissioni in atmosfera, sotto un aspetto prettamente tossicologico, il cui scopo, sarebbe dovuto essere quello di dare un nuovo assetto alla Parte Quinta del T.U.A..

Menomale che, su delega del Parlamento, il Governo ha deciso, sua sponte, di infilarci anche quest’art. 272-bis, introducendo così, una nuova e precisa disposizione, appositamente concepita per le emissioni odorigene, nonostante i cattivi odori non siano immediatamente inquadrabili come tossici, ma abbiano solamente effetti secondari sulla salute.

 

Che cosa prevede questo aggiornamento normativo?

Detto fatto, entrato in vigore direttamente dal 19 dicembre 2017, tra l’altro, data ultima per il recepimento della direttiva europea, non fa altro che delegare ed autorizzare le Regioni, a gestire autonomamente ogni aspetto in materia di emissioni odorigene.

Ma, dato che è molto breve, vediamo insieme cosa dice:

«Art. 272-bis (Emissioni odorigene).

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271:

a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm3) per le sostanze odorigene;

b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;

c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;

d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;

e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

2. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l’integrazione dell’allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall’articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.»;

 

Sì, hai letto bene, in pratica se ne lava le mani e scarica la patata bollente alle Regioni.

Lo so, detto così, può sembrare una cosa negativa, ma a guardare bene non ha fatto altro che rendere ufficiale, quella che oramai era diventata una prassi comune, ossia il legiferare autonomamente al livello regionale, per sopperire alla mancanza di una specifica normativa nazionale.

In pratica, ogni regione potrà continuare a regolamentare autonomamente le emissioni odorigene degli stabilimenti presenti sul proprio territorio, emanando provvedimenti e dettando indirizzi e linee guida, allo scopo di fornire tutti gli strumenti necessari, sia alle Autorità Competenti, che dovranno valutare e rilasciare specifiche autorizzazioni, sia a tutti consulenti ed operatori del settore, che avranno così a disposizione, un preciso quadro tecnico di riferimento.

In dettaglio, il nuovo articolo del Testo Unico Ambientale, dà carta bianca agli Organi di Vigilanza che, in sede di rilascio delle autorizzazioni ed in funzione della tipologia, della gestione e della localizzazione degli impianti maleodoranti, potranno prescrivere: sia limiti più restrittivi alle emissioni odorigene, rispetto a quelli già stabiliti o che stabilirà la Normativa Regionale, sia una programmazione di appositi piani di contenimento, soprattutto, se nelle immediate vicinanze, saranno presenti ricettori sensibili.

 

Ma quindi, ognuno per sé e Dio per tutti?

Ovviamente no, diciamo che il tutto, non sarà fine a se stesso, ma sarà parte di un disegno ben più ampio.

Infatti, con il comma 2, ci si auspica l’avvio di un processo di unificazione ed armonizzazione di tutte le normative regionali, allo scopo di aggiornare l’allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e nel quale, alla fine, dovranno trovarsi uniformati: tutti i valori limite di emissioni odorigene, tutte le prescrizioni, nonché, tutti i metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.

 

Per le attività produttive, cosa cambia?

Diciamo che quello a cui bisognerà porre particolare attenzione sarà il fatto che, con l’introduzione dell’art. 272-bis, dal 19 dicembre 2017, anche gli impianti che emettono solamente emissioni odorigene in atmosfera, con tutta probabilità, potrebbero ricadere nell’art. 269, che prescrive che tutti gli stabilimenti produttivi che generano emissioni in atmosfera, debbano necessariamente dotarsi di un’apposita autorizzazione.

In pratica potrebbero ricadervi la quasi totalità degli stabilimenti industriali maleodoranti: come gli impianti che gestiscono rifiuti (depuratori, compostaggi industriali, discariche, stoccaggio rifiuti, etc.), che andranno ad uniformarsi a tutte le altre attività produttive (petrolchimico, mangimifici, allevamenti zootecnici, oleifici, farmaceutici, etc., soprattutto se pericolose, per il potenziale rischio di fughe di Gas Tossici), che dovranno invece, estendere la propria autorizzazione anche alle emissioni odorigene.

Il rischio è piuttosto alto, poiché ai sensi dell’art. 279 del T.U.A., le sanzioni in caso di violazione, sforamento o, soprattutto, mancato adempimento, potrebbero essere oltremodo salate (arresto fino ad un anno o ammenda fino a 10.000,00 Euro).

 

Conclusione

Spero di essere riuscito a sintetizzare decentemente ed in modo non troppo noioso, un articolo di legge che, nonostante la sua semplicità, avrà sicuramente una risonanza enorme in tutto il territorio nazionale.

Per chiudere in bellezza, proviamo a fare un po’, il punto.

→ Diciamo che a livello sostanziale, non è cambiato un granché: quello che prima era una prassi dettata dalla necessità ossia, il legiferare in materia di emissioni odorigene al livello regionale, dal 19 dicembre 2017 è diventata una precisa disposizione di legge.

→ Dal punto di vista pratico, invece, dal 19 dicembre 2017, all’interno del calderone di tutte le attività che necessitano, ai sensi dell’art. 269 del T.U.A., di una specifica autorizzazione per le emissioni in atmosfera, potrebbero finirci, molte di quelle che invece hanno solamente delle emissioni di tipo odorigeno.

→ Ed infine, gli Organi di Vigilanza, avranno il potere di prescrivere sia limiti più restrittivi ed adeguati, in funzione della tipologia di attività e del comprensorio dove questa è inserita, sia prescrivere appositi piani di contenimento, come l’obbligo di dover prevedere un idoneo impianto o sistema di abbattimento odori.

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